Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata: ” Associazione Oncologica Senigalliese
Art. 2 – Sede
Essa ha sede in Senigallia Via Benedetto Croce, 6
Art. 3 – Principi
L’Associazione di volontariato è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n 266 del 1991, dalla legge regionale n. 48 del 13 aprile 1995, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
L’associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e dai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 4 – Modificazione dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’ Associazione di volontariato.
Tale statuto può essere modificato dall’assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.
Art 5 – Finalità
L’Associazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale.
Il rilevante costo sociale di queste malattie rende necessario il recupero di forze economiche e forme di collaborazione scientifico-tecnologiche per ottimizzare l’approccio diagnostico e terapeutico.
L’associazione opera quindi in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione nelle seguenti aree d’intervento:
-assistenza e terapia domiciliare ai portatori di patologia oncologiche;
– informazione, prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche.
Essa intende operare anche nel campo della ricerca , potrà istituire borse di studio per personale sanitario addetto all’assistenza oncologica con particolare riguardo a quella domiciliare, nel rispetto comunque nelle specifiche finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria.
L’associazione potrà intervenire ad audivandum nei confronti di tutte le organizzazioni ed enti pubblici e privati che operano nello stesso campo.
Per realizzare le proprie finalità L’associazione potrà promuovere lo sviluppo di attività di studio e di ricerca, di iniziative editoriali, l’effettuazione di manifestazioni pubbliche e ogni altra attività, a proprio nome o in unione con altri, che possa riuscire utile ai fini indicati sopra.
L’associazione opera nel territorio della regione Marche e in particolare nel comprensorio della azienda ASL n.4 di Senigallia.
Art 6 – I soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e che si dichiarano disponibili a fornire prestazioni personali nelle attività sanitario-assistenziali dell’Associazione ovvero dei suoi servizi.
L’Associazione è composta dai soci Fondatori e dai Soci ordinari, tutti volontari con pari doveri e diritti, e dai Sostenitori.
La qualifica di socio Ordinario si ottiene attraverso la presentazione di un’apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Su proposta del Consiglio Direttivo, L’Assemblea può conferire il titolo di Socio Onorario a particolari personalità che, pur non avendo parte attiva nelle iniziative dell’Associazione, ne appoggiano concretamente lo sviluppo.
Sono sostenitori Benemeriti coloro che, pur non svolgendo attività di volontariato, elargiscono contributi; hanno diritto di partecipazione e di intervento alle assemblee, ma non assumendo la qualifica di socio, non hanno diritto di voto.
Art 7 – I diritti
I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
I soci dell’Associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa o dalla legge, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art 8 – I doveri
I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata.
L’Associazione di volontariato assicura i soci operatori per malattie, infortuni e responsabilità civile presso terzi.
Il comportamento verso gli altri Soci e all’esterno dell’Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
Art 9. – Esclusione
I Soci possono essere esclusi dall’Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell’organizzazione.
Competente a deliberare l’esclusione è il Consiglio Direttivo che decide con parere motivato, dopo aver sentito l’interessato.
La qualifica di Socio si perde inoltre per dimissioni e per decesso.
Art. 10 – Gli Organi
Sono Organi dell’Associazione :
– l’ Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Direttore Scientifico.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 11 – L’Assemblea
L’assemblea è formata da tutti i Soci dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente della stessa.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché consegua il voto favorevole della maggioranza di questi.
L’assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di 1/3 dei soci.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 2532, 2° comma cod. civ.
Possono votare solo i presenti, non sono ammesse deleghe.
Art 12 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in occasione dell’ approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, con comunicazione scritta a tutti i soci almeno 10 giorni prima ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/6 dei soci.
Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci ordinari e i soci fondatori
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’ Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo e delibera su:
– gli indirizzi generali dell’ Associazione;
– la nomina del Consiglio Direttivo;
– l’ approvazione dei bilanci;
– gli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
– quanta altro demandato ad essa per la legge o per Statuto.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri di cui 3 soci fondatori e 6 eletti tra tutti i soci (compresi i fondatori) riuniti in assemblea con votazione segreta.
Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
I soci fondatori nominano al loro interno i 3 membri del Consiglio Direttivo di cui al 1° comma; in caso di disaccordo l’intera nomina del Consiglio Direttivo spetterà all’ assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l’Associazione per mandato dei soci.
Si riunisce almeno 6 volte all’ anno.
Esso e tenuto a prendere tutti i provvedimenti che siano ritenuti necessari per il prestigio e lo sviluppo dell’Associazione.
Sono suoi compiti specifici:
a) dirigere l’attività assistenziale, sociale, culturale e tecnico-scientifica dell’Associazione;
b) promuovere lo sviluppo dell’ educazione oncologica e curare gli interessi della disciplina ai vari livelli e nei vari settori;
c) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Scientifico;
d) deliberare sull’ ammissione dei soci secondo quanto stabilito dal presente statuto;
e) proporre la nomina dei Soci Onorari;
f) deliberare la convocazione dell’Assemblea generale dei soci;
g) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea;
h) emanare eventuali regolamenti ad integrazione del presente Statuto, da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta salvo un rimborso delle spese eventualmente sostenute in nome e per conto dell’ Associazione.
Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo manchino consecutivamente a tre riunioni, in sede di assemblea ordinaria sarà automaticamente proposta la loro sostituzione.
Art. 14 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l’Associazione.
Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e l’ Assemblea generale dei soci.
Il Presidente dell’ Associazione, con il consenso del Consiglio Direttivo, può compiere con chiunque tutte quelle operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento delle finalità istituzionale dell’ Associazione.
E’ autorizzato ad aprire libretti e conto correnti bancari intestati all’ Associazione, ad emettere, negoziare e girare assegni, richiedere fidi bancari, acquistare titoli di stato.
Le funzioni di cui al Comma precedente possono essere assegnate, con autorizzazione del Consiglio Direttivo, al Segretario e/o al Tesoriere.
Il Presidente stipula le convenzioni tra l’ Associazione altri enti o soggetti, previa delibera dell’ Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.
Resta in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di dimissioni o impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente.
Art. 15 – Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico, che ha il compito di proporre le linee programmatica dell’ attività culturale, tecnica scientifica della Associazione al Consiglio Direttivo, può nominare a suo insindacabile giudizio ( fatti salvi motivi di proibità che verranno valutati dal Consiglio Direttivo) due consulenti scientifici che per la durata di un anno lo affiancheranno nello svolgimento della sua attività.
Art. 16 – Revisori
L’ Assemblea può deliberare la nomina di due revisori dei Conti che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.
I revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano necessario; verificano l’ osservanza delle disposizioni statutarie ed il bilancio dandone relazione all’ Assemblea.
L’opera è gratuita.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida all’ Assemblea.
Art. 17 . Risorse
Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
a) contributi da privati;
b) contributi da enti pubblici o privati;
c) attività marginali di carattere commerciale;
d) ogni altro tipo di entrata.
L’Associazione di volontariato può in oltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera dell’ Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
L’ Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà dei soci o di terzi e utilizzati dalla Associazione si intendono dati a comodato salvo diversi accordi.
In caso di scioglimento dell’ Associazione, i beni residui saranno devoluti ad associazioni che perseguono gli stessi scopi in conformità a quanto stabilito dall’ Assemblea straordinaria.
I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
Art. 18 – Contributi
I Soci ordinari non sono tenuti al pagamento di nessuna quota di iscrizione e annuale salvo delibera del Consiglio Direttivo.
I soggetti che elargiscono contributi non rivestendo qualifica di soci sono considerati “sostenitori benemeriti”.
Art. 19 – Rimborsi
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall’ Assemblea.
L’ Assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell’ Associazione.
Art. 20 – Attività commerciali marginali
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’ Associazione.
L’ Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, e deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’ Associazione.
Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’ Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 21 – Il bilancio
L’ esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo disporrà il bilancio consuntivo ed una bilancio preventivo per il successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede dell’ Associazione 10 giorni prima dalla convocazione dell’ Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
Art. 22 – Dipendenti e Collaboratori
I Soci dell’ Associazione di volontariato prestano l’ opera gratuitamente in favore dell’ Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
L’ Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
L’ Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazione a norma di legge.
L’ Associazione non può corrispondere compensi per collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 percento delle entrate a qualsiasi titolo percepite in ciascun esercizio annuale.
Art. 23 – Obblighi e responsabilità
L’ Associazione non può destinare gli utili e gli avanzi di gestione in finalità che non siano quelle istituzionali.
E’ altresì vietato distribuire fondi, riserve e capitali, durante la vita dell’ Associazione stessa.
L’ Associazione non può distribuire neanche in maniera indiretta utili, ovvero cedere beni o prestare servizi diversi da quelli propri dell’ Associazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’ Associazione o ne fanno parte.
E’ vietato all’ Associazione tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’ Associazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell’ Associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.
L’ Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’ Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ ente stesso.
Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea straordinaria con le modalità previste dall’ Art. 11 del presente Statuto.
Art. 25 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell’ ordinamento giuridico vigente.
Art. 26 – Arbitrato
Tutte le controversie tra Soci, ovvero tra uno o più di questi e l’ Associazione, in ordine all’ esecuzione del presente Statuto e dalle deliberazioni dell’ Assemblea ed altri organi sociali, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo d’accordo, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
Essi giudicheranno ex bono et auquo, senza formalità di procedura, ed il lodo sarà inappellabile.